Appalti Pubblici, una nuova stagione… cosa accadrà al settore assicurativo?

Una nuova stagione di Appalti Pubblici con il decreto Semplificazioni appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del Decreto-Legge del 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (c.d. “Decreto Semplificazioni”). 

In particolare il decreto interviene sul tema della semplificazione in materia di contratti pubblici e delle procedure. Chi scrive è dell’opinione che non sia mai semplice definire uno schema valido per tutti i settori. E’ chiaro che la soglia di lavoro di 150 mila euro nell’edilizia ha un impatto diverso che nel brokeraggio assicurativo dove si tratta di provvigioni e non di fatturato, e dove le dimensioni di settore sono ovviamente diverse.

Il settore del brokeraggio assicurativo degli Enti Pubblici in Italia continua ad essere dominato dalle grandi multinazionali del brokeraggio (AON, MARSH, WILLIS) imponendo criteri di accesso alle gare e di qualificazione estremamente stringenti, lasciando poco spazio agli altri operatori.

Con il nuovo decreto, che come vedremo di seguito alza l’asticella degli affidamenti diretti, così detti sotto soglia, ci sarà da chiedersi quale sarà il comportamento degli enti nella selezione del broker assicurativo. Il rischio è che alcuni meccanismi, già verificatisi in passato, si rinnovino, portando minore trasparenza nella selezione dell’operatore a cui affidare la gara.
Quando si partecipa ad una gara pubblica i broker hanno già raramente accesso alle informazioni che hanno portato alla selezione dell’operatore dato che la maggior parte dei punteggi si basano sulla valutazione del progetto tecnico e quasi mai l’Ente da accesso ai documenti di gara.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia:

Art. 1 (Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia)

Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga al Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento seguenti, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021

In particolare, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (cfr. art. 35 del Codice dei contratti pubblici) secondo le seguenti modalità: 

a)     affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 

b)     procedura negoziata, senza bando (cfr. art. 63 del Codice dei contratti pubblici), previa consultazione di (i) almeno cinque operatori  economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui al citato articolo 35 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, (ii) ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, (iii) ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui al citato articolo 35.

Per tali modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti pubblici, salvo che ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. 

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